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Ingegneria ed Energie Rinnovabili: Blog & News

Notizie dal mondo dell'Energia Rinnovabile

DM 5/5/2005 le contraddizioni in materia di biomassa

Il DM del 5 Maggio 2005, rettifica quanto introdotto nel D.Lgs 387/2003 "Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità", il quale definiva la Biomassa come “parte biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui provenienti dall'agricoltura (comprendente sostanze vegetali e animali) e dalla silvicoltura e dalle industrie connesse, nonche' la parte biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani;”. Nel nuovo DM per biomasse non si intende il materiale biodegradabile di origine forestale o agricola che ha subito solo trattamenti meccanici, bensì anche quei rifiuti che sono a base di biomassa. Nell’allegato A e B del presente decreto, infatti, vengono indicati con la lettera B tutti quei rifiuti che possono godere del regime di incentivazione in atto per le fonti rinnovabili. Ecco quanto si legge: “I rifiuti etichettati con la lettera B sono classificati come rifiuti a base di biomassa, o comunque come fonti rinnovabili, come definite all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.”

 

PROBLEMATICHE APPLICATIVE

 

Il nuovo decreto fa riferimento anche al CDR senza specificare la qualità se non le premesse al fine di favorire, si legge nell'ultimo capoverso delle stesse, la possibilità di impiegare il combustibile derivato dai rifiuti (individuati dalle norme tecniche UNI 9903-1), negli impianti che utilizzano biomasse e rifiuti a base di biomassa.

 

In particolare l'articolo 5 del dm 5/5/2006, qui esaminato, stabilisce che i rifiuti di cui all'allegato 1 al presente decreto, individuati mediante il medesimo codice CER come da decreto  del ministro dell'ambiente, 5 febbraio 1998, sono sottoposti alla disciplina del presente decreto solo nel caso in cui presentino caratteristiche (tipologia, provenienza, caratteristiche del rifiuto) difformi da quelle individuate, per ciascuna tipologia di rifiuto, nel predetto decreto del ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998 (come modificato dal dm 186/2006). In altre parole, i rifiuti ammessi a beneficiare del regime di fonte rinnovabile, sono tutti quei rifiuti, classificati CER ma con caratteristiche diverse da quanto esposto nel DM 5/2/1998.

 

VALORI DI EMISSIONE CONSENTITI

 

Secondo l'articolo 4 del presente decreto, in materia di valori di emissione consentiti, si applicano, per tutte le tipologie di impianti che usano i rifiuti di cui al presente decreto, le disposizioni di cui al decreto legislativo 11 maggio 2005, n. 133, attuativo della  direttiva n. 2000/76/CE del parlamento europeo e del consiglio del 4 dicembre 2000 in materia di incenerimento dei rifiuti.

 

PROBLEMATICHE APPLICATIVE

 

In particolare l'articolo 5 del dm 5/5/2006, qui esaminato, stabilisce che i rifiuti di cui all'allegato 1 al presente decreto, individuati mediante il medesimo codice CER come da decreto del ministro dell'ambiente, 5 febbraio 1998, sono sottoposti alla disciplina del presente decreto solo nel caso in cui presentino caratteristiche (tipologia, provenienza, caratteristiche del rifiuto) difformi da quelle individuate, per ciascuna tipologia di rifiuto, nel predetto decreto del ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998 (come modificato dal dm 186/2006). In altre parole, i rifiuti ammessi a beneficiare del regime di fonte rinnovabile, sono tutti quei rifiuti, classificati CER ma con caratteristiche diverse da quanto esposto nel DM 5/2/1998.

 

IL CONTRASTO CON L'IMPOSTAZIONE COMUNITARIA IN MATERIA DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA FONTI RINNOVABILI

 

Una delle finalità del decreto, come si è visto, è quella di consentire il rispetto della gerarchia comunitaria in materia di trattamento rifiuti, attraverso la loro valorizzazione energetica sia pure di quelli individuati negli allegati al decreto stesso. In particolare, nelle premesse del decreto si afferma testualmente: "ritenuto che la gerarchia comunitaria di trattamento dei rifiuti debba essere  interpretata nel senso di favorire la riduzione dei rifiuti destinati allo smaltimento, e che, allo stato delle tecniche di riutilizzo e riciclo, per talune tipologie di rifiuti, la valorizzazione energetica sia preferibile allo smaltimento, e rappresenti  un adeguamento alla gerarchia comunitaria di trattamento dei rifiuti"; ciò appare in contrasto non solo con la lettera della direttiva quadro sui rifiuti (recentemente riformata ma sul punto invariata rispetto alla precedente) ma con l'interpretazione che della stessa ha sempre fatto la commissione UE come si evince dalla  comunicazione della commissione del 1/8/1996 (com/96/399 sulla strategia comunitaria dei rifiuti) secondo cui "per l'opzione recupero, la preferenza dovrebbe essere data al recupero di materiali anziché ad operazioni di recupero di energia. Ciò rispecchia il maggior effetto, in materia di prevenzione dei rifiuti , del recupero di materiali rispetto al recupero di energia". Nello stesso senso si veda Risoluzione del Consiglio dei Ministri UE del 24/2/1997 .

Infine (3/12/2003) si ricorda che sul poter considerare, sia pure a certe condizioni, i rifiuti come fonte rinnovabile, la commissaria UE all'ambiente, rispondendo ad una interrogazione parlamentare, aveva riaffermato il NO dell'esecutivo UE alla possibilità di estendere il regime di sovvenzioni e agevolazioni di cui alla direttiva 2001/77 (energia elettrica da fonti rinnovabili) all'incenerimento delle parti non biodegradabili.

 

COSA E’ SUCCESSO???

 

Cosa è successo? Ricordate la discussione sorta intorno alla voce “…e assimilabili” che seguiva in basso alle vecchie bollette ENEL, e che destinava una parte dell’importo da pagare allo sviluppo delle fonti rinnovabili e non solo? Ricordate il CIP6? Ecco, se avete inquadrato l’ambito, capirete bene come l’attività di incenerimento dei rifiuti sia uscita dalla finestra e sia rientrata dalla porta principale, con nuove spoglie, ma sempre con lo stesso carico inquinante e mortale. Nonostante sia stata fatta una selezione sui rifiuti che godranno del regime di fonte rinnovabile, le nuove centrali a biomassa assumono sempre più le sembianze dei vecchi inceneritori. Tra i rifiuti “a base di biomassa” che possono essere termovalorizzati, ci sono molti che riportano, all’interno della definizione, la dicitura “con sostanze pericolose”.

A quanto pare, al palazzo non hanno capito che la nostra politica energetica va controcorrente rispetto a quella espresse chiaramente dalla commissione europea. Non si vuole investire sulla raccolta differenziata e sulle campagne di sensibilizzazione. Si vuole azzerare per poi ripartire, quando in realtà si è ben consci che non è possibile! I rifiuti che abbiamo prodotto in tanti anni di bassa sensibilità ambientale, dovranno riposare in pace in qualche discaricarica ben progettata. Il punto di partenza è oggi, non ieri! Bisogna muoversi in questo senso e se proprio si vuole termovalorizzare il rifiuto, si devono imporre limiti alle miscele entranti nei forni, in modo da poter più facilmente controllare le emissioni e fermare gli inquinanti più pericolosi.

Le attuali tecnologie, è vero, sono molto efficenti e volendo possono esserlo ancor più. Basterebbe investire più denaro

D’altra parte, è bene prendere atto della situazione difficile in cui verte la Regione Campania. L’assenza di discariche e di centri meccanizzati che permettano lo smistamento e la selezione differenziata dei rifiuti, sta annegando i centri campani. Siamo costretti a esportare la nostra “m…a” in Germania, dove viene valorizzata energeticamente. L’unica differenza è che in Germania l’incenerimento ha finito di godere degli incentivi statali e ora ha trovato il modo per autosostenersi con tecnologie avanzate e di basso impatto.

Come al solito, siamo arrivati tardi alla boa dell’incenerimento e siamo ancor più indietro nel campo delle rinnovabile. Siamo italiani e lo vogliamo dimostrare: vogliamo tagliare la strada ancora una volta, e passare sotto le transenne per mettere la faccia al foto finish.

Sarebbe ora di finirla e di curare di più la nostra immagine. Mettiamoci a lavorare e tagliamo i nodi burocratici che rallentano anche i procedimenti d’autorizzazione in deroga (D.lgs 387)!!!

 

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Inserito il 02 Nov 2007 da Ing.Savino
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Felice di avere una sua visita. Sono l'Ingegner Francesco Savino e questa è la mia pagina web. Tra le pagine di questo modesto progetto è riportato il mio Curriculum Vitae. Potrà leggerlo ed eventualmente scaricarlo. Se lo riterrà interessante, può contattarmi quando vuole!

Passo ad illustrare le origini di questa idea. Tempo fà ero lì, dietro una scrivania, come lei del resto, occupato ad inviare il mio curriculum vitae a tutte le aziende che mi passavano dinanzi... quando mi è venuta la voglia di pubblicarlo e di sperare che il ruolo si inverta, ovvero che non fossi io a cercare lavoro ma che fossero i datori di lavoro a scegliermi... cosa poco probabile, ma, per quello che costa (gratis!) ne vale la pena... poi, pian piano, l'idea che forse le mie esperienze potessero essere d'aiuto o di stimolo per altri... ed ecco l'idea di non limitarmi a scrivere di cosa sia capace, ma anche di come sono. Da quì l'idea del Blog che segue in basso alla pagina. Ottima guida psicologica per uno che deve scegliere tra tanta gente, non crede?

Il progetto è solo all'inizio. Non conosco nemmeno io la sua utilità... il tempo mi darà dei risultai, chissà!

Sta di fatto che un pò di gusto l'ho provato nel crearlo, data la mia forte passione informatica.

Ora la saluto e le auguro una buona permanenza. A presto!


 

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